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STATUTO del Collegio Italiano Ginecologi Ospedalieri


Indice pagina

Art. 1 - Costituzione 3
Art. 2 - Finalità 3
Art. 3 - Figure collegiali 4
Art. 4 - Organi collegiali 6
Art. 5 - Cariche ed incarichi collegiali 10
Art. 6 - Norme generali 18
Art. 7 - Norma finale 19
Art. 8 - Norme transitorie 20

1. COSTITUZIONE

1.1. Si costituisce a Milano il 22 settembre 2008 un’associazione scientifica definita “Collegio Italiano dei Ginecologici Ospedalieri”(C.I.G.O.).
.
1.2. L’Associazione, pur avendo una valenza nazionale, nasce dalle realtà regionali che, gestiscono operativamente le finalità di cui all’art. 2.

1.2.1. Il Collegio riconosce sul territorio nazionale sei aree geografiche convenzionali dotate di propri strumenti dirigenziali e di controllo e di una propria autonomia patrimoniale e finanziaria. Tali aree sono definite ‘Aree Regionali’.

1.2.2. Le sei Aree Regionali raggruppano, ciascuna, alcune delle Regioni italiane, secondo la seguente distribuzione.
1.2.2.1. Area Nord Ovest: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Toscana.
1.2.2.2. Area Nord Est: Lombardia, Tre Venezie, Emilia Romagna.
1.2.2.3. Area Centro Ovest: Lazio, Sardegna.
1.2.2.4. Area Centro Est: Marche, Umbria, Abruzzo, Molise.
1.2.2.5. Area Sud Ovest: Campania, Sicilia.
1.2.2.6. Area Sud Est: Basilicata, Puglia, Calabria.

1.3. L’associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta su proposta dei 4/5 dei membri delle “Giunte d’Area” per delibera del ‘Consiglio Nazionale’ riunito in seduta straordinaria a maggioranza dei 2/3.

1.4. Descrizione del Logo.
Si tratta dell’acronimo CIGO non puntato in colore bianco su cielo stellato

2. FINALITÁ

2.1. L’associazione non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti i laureati in Medicina e Chirurgia ed ai laureati in Scienze Ostetriche di nazionalità italiana attivi nel campo dell’ostetricia e della ginecologia senza restrizioni razziali, politiche o religiose.

2.2. L’attività dell’associazione si sviluppa in quattro settori operativi che identificano altrettanti finalità sociali.

2.2.1. Anagrafe del merito formativo
L’impianto, ormai acquisito, che vincola l’esercizio professionale all’obbligo ed alla costanza della formazione offre a quest’ultima il metro per valutarne l’entità e per stimolarne lo sviluppo qualitativo.
Il Collegio si impegna a valutare periodicamente, in base a criteri normati nel regolamento interno di cui all’Art. 5.5.4., le capacità professionali dei suoi iscritti, sulla base della attività clinica svolta, della produzione scientifica e dell'impegno didattico

2.2.2. Controllo dell’adeguatezza strutturale
Analogamente il Collegio si propone di valutare, tramite l'apporto dei suoi consiglieri, l'adeguatezza strutturale ed organizzativa (organici, assicurazione RC, risk management, protocolli di diagnosi e cure etc.) dei luoghi di cura, per essere certi di assicurare una loro appropriata visibilità, e per consentire un monitoraggio continuo e capillare del Sistema Sanitario nel nostro settore ostetrico e ginecologico

2.2.3. Tutela professionale
Il Collegio si propone quale organizzatore o stimolatore di una formazione ostetrica e ginecologica più attuale e più socialmente attenta alle istanze della collettività, riconoscendo con particolare sensibilità le necessità didattiche, strumentali, ed organizzative del personale sanitario. In tal senso si vogliono individuare proprio nella più adeguata comunicazione e in un più preciso e motivato e continuo aggiornamento professionale, i cardini di una assistenza ospedaliera adeguatamente efficiente, che possa dispiegarsi con adeguate protezioni per le pazienti e per il personale sanitario

2.2.4. Analisi e diffusione dei principi di qualità esecutiva
Il Collegio si propone sin dalla sua costituzione di offrire impostazioni, orientamenti, teorie e metodi per la valutazione e la certificazione delle qualità professionali, fornendo la sua consulenza o il suo impegno diretto per le Associazioni Scientifiche che fossero interessate ad un sistema di accreditamento capace di coniugare l'esperienza tecnica settoriale e quello che deve essere un omogeneo riferimento nazionale

3. FIGURE COLLEGIALI

3.1. Appartengono al Collegio i ‘Fondatori’, i ‘Consiglieri’, i ‘Sostenitori’ ed i ‘Consiglieri onorari’.

3.2. Sono Fondatori coloro che abbiano sottoscritto l’atto costitutivo del CIGO.

3.2.1. I Fondatori rappresentano la memoria storica del Collegio pertanto, nei primi 15 anni di vita dell’associazione, tre dei cinque componenti del ‘Consiglio dei Probiviri’ devono essere scelti fra di loro. Successivamente e in caso di carenza o di indisponibilità dei Fondatori, la regola verrà applicata con l’impiego dei ‘Consiglieri Onorari’.

3.2.2. Per ogni altra espressione societaria il Fondatore ha gli stessi diritti e doveri del Consigliere ribaditi al punto 3.3.

3.3. Sono ‘Consiglieri’ i medici specialisti in Ostetricia e Ginecologia ed i laureati in Scienze ostetriche che, superati i vincoli di iscrizione o di permanenza nel Collegio, accettano principi e norme enunciati nel presente statuto.

3.3.1. L’iscrizione al Collegio è vincolata al merito formativo, comprovato dalla produzione scientifica, dall’attività didattica e clinica. Lo status di ‘Consigliere’, se validato dal pagamento della quota sociale dell’anno in corso, è certificato e pubblicizzato dalla segreteria nazionale del Collegio.

3.3.2. La decadenza da Consigliere può essere volontaria, con comunicazione ufficiale alla segreteria della propria area, oppure automatica in tutte quelle condizioni di incompatibilità con l’esercizio della relativa professione previste dalle leggi degli stati europei e dal regolamento della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e dei Collegi delle Ostetriche/i.

3.3.3. Il Consigliere ha le seguenti prerogative.
3.3.3.1. Diritto di voto su qualsiasi questione esposta al Consiglio Nazionale o al Consiglio d’Area di appartenenza.
3.3.3.2. Diritto di proposta di qualsiasi argomento nell’ordine del giorno del Consiglio Nazionale o del suo Consiglio d’Area .
3.3.3.3. Può, in accordo con trenta consiglieri, richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio d’Area , della Giunta d’Area o della Direzione Nazionale su ordini del giorno specifici.
3.3.3.4. Appartiene all’elettorato passivo ed attivo disposto per la creazione della Giunta d’Area di appartenenza e per l’elezione della Direzione Nazionale del Collegio.

3.4. Sono ‘Sostenitori’ soggetti fisici o giuridici che per valori, obiettivi o interessi intendano sostenere le iniziative della società.

3.4.1. La richiesta di iscrizione deve essere sottoposta alla Direzione Nazionale.

3.4.2. La decadenza da Sostenitore può essere volontaria, con comunicazione ufficiale alla segreteria nazionale, oppure imposta con semplice delibera della Direzione Nazionale al punto 4.2.2.3..

3.4.3. I Sostenitori hanno le seguenti prerogative.
3.4.3.1. Appartengono all’elettorato attivo disposto per la creazione della Direzione Nazionale secondo quanto specificato al punto 4.2.2.3..
3.4.3.2. Partecipano al Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

3.4.4. Non sono previsti obblighi statutari per i Sostenitori a parte il contributo annuale di natura economica, gestionale o pubblicistica orientato alla amministrazione del Collegio e alla realizzazione delle sue iniziative.

3.5. Sono Consiglieri onorari i medici specialisti in Ostetricia e Ginecologia ed i laureati in Scienze ostetriche che, per cultura scientifica o didattica in materia ostetrico ginecologica o per impegno sociale nel campo della formazione medica permanente, sono riconosciuti dal Collegio affini ai principi elaborati dal presente statuto ed in tal senso eccezionalmente benemeriti.

3.5.1. L’elezione a Consigliere onorario è proposta per un numero massimo di uno all'anno dal Consiglio dei Probiviri e per essere operante deve essere accettata dall’interessato e dalla Direzione Nazionale a maggioranza assoluta.
3.5.1.1. Per il Consigliere onorario non è prevista quota di iscrizione.

3.5.2. La decadenza da Consigliere onorario può essere volontaria, con comunicazione ufficiale alla segreteria nazionale, oppure automatica in tutte quelle condizioni di incompatibilità con l’esercizio della professione medica previste dalle leggi degli stati europei e dal regolamento della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici.

3.5.3. Non sono previsti obblighi statutari per il Consigliere onorario.

4. ORGANI COLLEGIALI

Sono Organi collegiali: il Consiglio Nazionale, la Direzione Nazionale, il Consiglio d’Area, la Giunta d’Area, il Consiglio dei Probiviri e i Revisori dei conti.

4.1. Il Consiglio Nazionale è l’organo deliberante del Collegio.

4.1.1. Sono membri del Consiglio con diritto di voto i Consiglieri ed i Fondatori in regola con il pagamento della quota annuale.
4.1.1.1. Il Consiglio Nazionale è valido quando è presente in seconda convocazione la metà più uno degli aventi diritto.
4.1.1.2. I Consiglieri onorari ed i Sostenitori presenziano al Consiglio senza diritto di voto.

4.1.2. Il Consiglio è convocato dalla Direzione Nazionale almeno una volta all’anno con comunicazione dell’ordine del giorno inviata a tutti i Consiglieri in regola con la quota almeno 15 giorni prima della data prevista.
4.1.2.1. Il diritto alla partecipazione al Consiglio è accertato dalla segreteria nazionale alla data di spedizione della convocazione e non può essere successivamente aggiornato.
4.1.2.2. Il Consiglio è convocato e gestito secondo i privilegi esposti agli articoli 3.2.2., 3.3.3. e 3.4.3..

4.1.3. É previsto un regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Nazionale.

4.2. La Direzione Nazionale è l’organo esecutivo del Collegio.

4.2.1. I membri del direttivo sono otto.
4.2.1.1. Membro esecutivo di diritto è il Presidente nella persona del Direttore uscente.
4.2.1.2. Membri esecutivi d’elezione sono il Direttore, il Segretario Nazionale, il Tesoriere Centrale, il Commissario per il Merito Formativo, il Commissario per l’Adeguatezza, il Commissario per la Tutela Professionale ed il Commissario per la Qualità.

4.2.2. L’elezione del Direttore e dei sei membri esecutivi della Direzione Nazionale avviene ogni tre anni con due elettorati attivi differenti in quanto il primo è espressione della volontà nazionale e gli altri di quella delle sei aree geografiche nelle quali è stato diviso il Collegio.
4.2.2.1. L’elettorato passivo è sempre rappresentato dai Fondatori, dai Consiglieri e dai Consiglieri onorari che non abbiano concluso il secondo mandato consecutivo all’interno della Direzione Nazionale e che non abbiano già rivestito il ruolo di Direttore in un precedente mandato.
4.2.2.2. L’elettorato attivo per il Direttore Nazionale è rappresentato dai Fondatori e da tutti i Consiglieri in regola con la quota sociale al momento del listato.
4.2.2.3. L’elettorato attivo per ciascuno dei rimanenti sei membri esecutivi è rappresentato dai Fondatori e, localmente, dai Consiglieri e Sostenitori di ogni singola area in regola con la quota sociale al momento del listato.
4.2.2.4. Le operazioni di voto sono dirette dal Consiglio dei Probiviri in collaborazione con il Segretario Nazionale uscente.

4.2.3. La Direzione Nazionale alla sua prima seduta distribuisce le cariche sociali fra i sei membri eletti nelle aree regionali.

4.2.4. Il Direttore deve programmare almeno una riunione all’anno della Direzione Nazionale per l’ordinaria e straordinaria amministrazione.
4.2.4.1. La Direzione Nazionale è convocata secondo i privilegi esposti agli articoli 3.2.2. e 3.3.3..
4.2.4.2. Le riunioni non programmate devono essere comunicate ai membri della Direzione inviando loro l’ordine del giorno almeno 15 giorni prima dell’incontro.
4.2.4.3. Qualsiasi decisione nella Direzione Nazionale è presa a maggioranza semplice.
4.2.5. La decadenza anticipata di parte o di tutti i membri della Direzione Nazionale è prevista in due casi.
4.2.5.1. Nei casi previsti agli articoli 3.3.2. e 3.5.2..
4.2.5.2. Quando il Consiglio Nazionale a maggioranza assoluta ha votato la sfiducia alla Direzione Nazionale, che verrà integralmente sostituita anticipando le elezioni. Alla carica di Presidente verrà in questo caso insediato un candidato Direttore che all'ultima elezione non è stato eletto, privilegiando chi ha ricevuto i maggiori consensi o altrimenti il più anziano.

4.2.6. É previsto un regolamento interno per il funzionamento della Direzione Nazionale.

4.3. I Consigli d’Area sono gli organi deliberanti delle aree regionali.

4.3.1. I Consigli d’Area sono sei.

4.3.2. Sono membri con diritto di voto del Consiglio d’Area i Fondatori ed i Consiglieri residenti nell’area ed in regola con il pagamento della quota annuale.
4.3.2.1. Il Consiglio d’Area è valido quando è presente in seconda convocazione la metà più uno degli aventi diritto.
4.3.2.2. I Consiglieri onorari dell’area presenziano al Consiglio senza diritto di voto.

4.3.3. Il Consiglio d’Area è convocato dalla Giunta d’Area almeno una volta all’anno con comunicazione dell’ordine del giorno inviata a tutti i Consiglieri locali in regola con la quota almeno 15 giorni prima della data prevista.
4.3.3.1. Il diritto alla partecipazione al Consiglio è accertato dalla segreteria dell’area regionale alla data di spedizione della lettera di convocazione e non può essere successivamente aggiornato.
4.3.3.2. Il Consiglio d’Area è convocato e gestito secondo i privilegi esposti agli articoli 3.2.2., 3.3.3. e 3.4.3..

4.3.4. É previsto un regolamento interno per il funzionamento del Consiglio d’Area all’interno del quale possono essere istruite le modalità di gestione delle Sezioni Regionali intra-area.

4.4. Le Giunte d’Area sono gli organi esecutivi delle aree regionali.

4.4.1. I membri della Giunta sono quattro e sono tutti elettivi.
4.4.1.1. I membri esecutivi d’elezione sono il Coordinatore d’Area, il Segretario d’Area, il Tesoriere d’Area ed il Commissario per il Merito Formativo d’Area.

4.4.2. L’elezione della Giunta avviene ogni tre anni.
4.4.2.1. L’elettorato passivo è rappresentato dai Fondatori, dai Consiglieri e dai Consiglieri onorari dell’area regionale che non abbiano concluso il secondo mandato consecutivo all’interno della Giunta.
4.4.2.2. L’elettorato attivo è rappresentato da tutti i Fondatori e dai Consiglieri semplici ed onorari dell’area in regola con la quota sociale al momento del listato.
4.4.2.3. Le operazioni di voto sono dirette da uno dei sei membri del Consiglio dei Probiviri in collaborazione con il Segretario d’Area uscente.
4.4.2.4. L’indicazione di voto deve essere espressa univocamente per un Coordinatore d’Area e per una terna di membri della Giunta.

4.4.3. La Giunta d’Area alla sua prima seduta distribuisce al suo interno le cariche sociali.

4.4.4. Il Coordinatore d’Area deve programmare almeno tre riunioni all’anno della Giunta per l’ordinaria e straordinaria amministrazione.
4.4.4.1. La Giunta è convocata secondo i privilegi esposti agli articoli 3.2.2. e 3.3.3..
4.4.4.2. Le riunioni non programmate devono essere comunicate ai membri della Giunta inviando loro l’ordine del giorno almeno 15 giorni prima dell’incontro.
4.4.4.3. Qualsiasi decisione nella Giunta d’Area è presa a maggioranza semplice.

4.4.5. La decadenza anticipata di parte o di tutti i membri della Giunta è prevista in due casi.
4.4.5.1. Nei casi previsti agli articoli 3.3.2. e 3.5.2..
4.4.5.2. Quando il Consiglio d’Area a maggioranza assoluta ha votato la sfiducia alla Giunta, che verrà integralmente sostituita anticipando le elezioni.

4.4.6. É previsto un regolamento interno per il funzionamento delle Giunte d’Area.

4.5. Il Consiglio dei Probiviri è l’organo consultivo del Collegio. Esso assicura la continuità di valori e missione collegiali.

4.5.1. Il Consiglio dei Probiviri è composto da sei membri. Lo dirige d’ufficio il Presidente del Collegio e ne fanno parte cinque Consiglieri.
4.5.1.1. La scadenza del mandato per i membri Consiglieri è quinquennale e distribuita in modo che ogni anno un Consigliere lascia il posto ad un nuovo eletto.

4.5.2. L’elezione a Consigliere Probiviro è disposta annualmente dal Direttore, ascoltato il parere della Direzione e del Consiglio dei Probiviri in carica e rispettando, per quanto è possibile, criteri di qualità, autorevolezza, disponibilità ed anzianità.
4.5.2.1. Nella composizione del Consiglio dei Probiviri deve essere regolarmente rispettato l’esposto al punto 3.2.1..
4.5.2.2. La decisione del Direttore deve essere sempre motivata e, corredata da un breve curriculum dell’eletto, deve essere diffusa a tutti i Consiglieri attraverso i normali canali informativi gestiti dal Collegio.

4.5.3. Il Presidente del Consiglio dei Probiviri organizza i lavori all’interno del Consiglio, attribuendo incarichi, definendo scadenze, proponendo date e sedi d’incontro.
4.5.3.1. Qualsiasi decisione nel Consiglio è presa a maggioranza semplice e deve trovare composizione al suo interno.
4.5.3.2. È prerogativa del Presidente rappresentare in seno all’esecutivo le problematiche e le risoluzioni del Consiglio.

4.5.4. Il Consiglio dei Probiviri quale organismo consultivo, si riunisce ogni qual volta la Direzione Nazionale, il Consiglio Nazionale, un Consiglio d’Area o i Revisori dei conti ne richiedono il parere.
4.5.4.1. Riunioni autonome, indette dal Presidente, sono possibili quando intercorre una variazione della composizione del Consiglio oppure nel corso delle operazioni connesse alle elezioni della nuova Direzione Nazionale.
4.5.4.2. Il parere del Consiglio dei Probiviri deve essere sempre scritto ed accompagnato da eventuali relazioni di minoranza.
4.5.4.3. Il parere del Consiglio dei Probiviri non è vincolante per l’esecutivo, ma deve essere comunque portato a conoscenza del Consiglio Nazionale e delle Giunte d’Area attraverso i normali canali informativi gestiti dal Collegio.

4.5.5. É previsto un regolamento interno per il funzionamento del Consiglio dei Probiviri.

4.6. I Revisori dei Conti fungono da Organo di Controllo finanziario e patrimoniale del Collegio.

4.6.1. L’Organo può essere costituito da un solo Revisore fino ad un massimo di tre non necessariamente appartenenti al Collegio.
4.6.1.1. La scelta del Revisore dei Conti deve preferenzialmente cadere su un appartenente all’Ordine dei Dottori Commercialisti.

4.6.2. I Revisori sono eletti dal Consiglio Nazionale su proposta motivata del Direttore e durano in carica per un anno tacitamente ed indefinitamente rinnovabile.

4.6.3. I Revisori dei Conti appartengono al ‘personale’ del Collegio e, quali liberi professionisti, sono retribuibili con l’impiego dei fondi del Collegio.

4.6.4. Le competenze dei Revisori dei Conti sono le seguenti.
4.6.4.1. Controllo della gestione finanziaria e patrimoniale di tutte le attività svolte dal Collegio con accertamento del rispetto delle norme di legge e del presente statuto.
4.6.4.2. Presentazione alla Direzione Nazionale ed al Consiglio Nazionale della relazione annuale finanziaria del Collegio contenente eventuali rilievi sull’andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario.

4.6.5. É previsto un regolamento interno per il funzionamento dell’organo di revisione dei conti.

5. CARICHE ED INCARICHI COLLEGIALI

La guida nazionale del Collegio è affidata al Direttore, al Presidente, al Segretario Nazionale ed al Tesoriere Centrale. Gli altri quattro membri della Direzione Nazionale sono incaricati della responsabilità dei settori operativi del Collegio: il‘Commissario per il Merito Formativo’, il ‘Commissario per l’Adeguatezza’, il ‘Commissario per la Tutela Professionale’ ed il ‘Commissario per la Qualità’. Queste otto figure costituiscono la Direzione Nazionale esecutiva insieme a due membri interni con competenza consultiva e di controllo.
La guida periferica del Collegio è affidata al Coordinatore d’Area, al Segretario d’Area, al Tesoriere d’Area ed al Commissario per il Merito Formativo d’Area. Queste quattro figure costituiscono la Giunta d’Area.

5.1. Il Direttore Nazionale ha la legale rappresentanza dell’Associazione, ne è il portavoce ed esercita in emergenza tutti i poteri attribuiti alla Direzione Nazionale, salvo ottenerne da quest’ultima successiva ratifica.

5.1.1. I compiti del Direttore sono i seguenti.
5.1.1.1. Presiede la Direzione Nazionale e il Consiglio Nazionale definendone l’ordine del giorno.
5.1.1.2. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione compresi quelli che si riferiscono al personale del Collegio.
5.1.1.3. Provvede e/o controlla che vengano applicate le delibere della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale.
5.1.1.4. È relatore del rendiconto morale e finanziario del Collegio.
5.1.1.5. È referente per le Giunte ed i Consigli d’Area di ogni delibera o risoluzione che coinvolga lo svolgimento delle attività regionali.
5.1.1.6. È controllore della omogenea e coerente applicazione dei valori e della missione collegiali da parte dei Coordinatori d’Area ed indìce a tal fine almeno una volta all’anno la Conferenza dei Coordinatori d’Area.

5.1.2. Il Direttore dura in carica tre anni e non può essere rieletto.
5.1.2.1. La elezione del Direttore segue la normativa esposta al punto 4.2.2.

5.1.3. La decadenza anticipata dalla carica di Direttore è prevista nei casi descritti al punto 3.2.2..
5.1.3.1. In tal caso la Direzione Nazionale viene reintegrata con l’inserimento del primo degli esclusi all’ultima elezione.

5.2. Il Presidente assicura nella Direzione Nazionale una continuità sessennale delle intenzioni e della gestione del Collegio.

5.2.1. Il Presidente, nel suo mandato, è componente d’ufficio del Consiglio dei Probiviri. La sua funzione non riveste né carattere di direzione responsabile né di rappresentanza, ma solo quella di organizzatore e portavoce.

5.2.2. Il Presidente acquisisce automaticamente nella Direzione Nazionale i compiti e le funzioni del Direttore assente.
5.2.2.1. Quando l’assenza del Direttore supera i trenta giorni il suo potere esecutivo viene gestito collegialmente dalla Direzione Nazionale.

5.2.3. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere più eletto nella Direzione Nazionale.
5.2.3.1. L’elezione del Presidente è regolamentata dalle norme elettive della Direzione Nazionale descritte al punto 4.2..

5.2.4. La decadenza anticipata dalla carica di Presidente è prevista per gli stessi motivi esposti al punto 3.2.2..
5.2.4.1. In tal caso la carica di Presidente è sospesa fino alle successive elezioni e le sue funzioni, con esclusione del diritto di voto in seno alla Direzione Nazionale, passano ad interim al più anziano del Consiglio dei Probiviri.

5.3. Il Segretario Nazionale è il depositario della norma statutaria. Egli provvede alla sua interpretazione e ne controlla l’applicazione da parte di tutti gli organi collegiali. La sua attività si svolge fra il potere esecutivo ed i Consiglieri mantenendo fra costoro l’informazione ed il consenso.

5.3.1. I compiti del Segretario Nazionale sono i seguenti.
5.3.1.1. Mantiene aggiornato l’elenco ed i dati degli iscritti compresa la loro situazione contributiva.
5.3.1.2. Comunica ai Consiglieri ed agli organi del Collegio tutti gli eventi di relativo interesse nei tempi e nei modi previsti dal presente statuto.
5.3.1.3. Registra in appositi verbali il contenuto degli incontri della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale dandone successiva comunicazione ai Consiglieri.
5.3.1.4. Controlla la corretta applicazione della normativa statutaria in tutte le situazioni esecutive, decisionali od organizzative svolte dal Consiglio Nazionale, dalla Direzione Nazionale, dalle Giunte d’Area, dai Commissari settoriali e dal Consiglio dei Probiviri.
5.3.1.5. È controllore della coerenza statutaria delle operazioni segretariali d’area e a tal fine indìce almeno una volta all’anno la Conferenza dei Segretari d’Area.

5.3.2. Il Segretario dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.
5.3.2.1. L’elezione del Segretario rientra nelle norme elettive della Direzione Nazionale descritte al punto 4.2.2..

5.3.3. La decadenza anticipata dalla carica di segretario è prevista per gli stessi motivi esposti al punto 3.2.2..
5.3.3.1. In tal caso la Direzione Nazionale viene reintegrata con l’inserimento del primo degli esclusi all’ultima elezione. Successivamente la Direzione Nazionale ricostituita ridistribuisce al suo interno le cariche collegiali disponibili.

5.4. Il Tesoriere Centrale è il conservatore del patrimonio del Collegio.

5.4.1. I compiti del Tesoriere sono i seguenti.
5.4.1.1. Mantiene la cassa del Collegio provvedendo ad incassi ed a pagamenti approvati dall’esecutivo.
5.4.1.2. Esprime parere vincolante su qualsiasi spesa prevista dall’esecutivo.
5.4.1.3. Mantiene il bilancio producendone documentazione alla Direzione Nazionale alla scadenza annuale ed informazioni dirette ai Revisori dei Conti su semplice richiesta.
5.4.1.4. Controlla la copertura delle operazioni finanziarie delle Giunte d’Area a ciascuna delle quali assicura annualmente il 10 % delle entrate di cassa del Collegio. Per queste operazioni indìce almeno una volta all’anno la Conferenza dei Tesorieri d’Area.

5.4.2. Il Tesoriere dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.
5.4.2.1. L’elezione del Tesoriere è regolamentata dalle norme elettive della Direzione Nazionale descritte al punto 4.2.2..

5.4.3. La decadenza anticipata dalla carica di tesoriere è prevista per gli stessi motivi esposti al punto 3.2.2..
5.4.3.1. Nei casi di decadenza anticipata del Tesoriere Centrale la Direzione Nazionale viene reintegrata con l’inserimento del primo degli esclusi all’ultima elezione. Successivamente la Direzione Nazionale ricostituita ridistribuisce al suo interno le cariche collegiali disponibili.

5.5. Il Commissario per il Merito Formativo ha un incarico settoriale ed agisce secondo l’indirizzo esposto al punto 2.2.1..

5.5.1. Le sue funzioni sono le seguenti.
5.5.1.1. Mantiene ed aggiorna il Registro del Merito Formativo Italiano (ReMeFI) attraverso le informazioni dei colleghi d’area che raccolgono le richieste d’iscrizione dei candidati ed il riscontro occasionale e periodico presso le sedi informative ufficiali del Ministero della Salute e degli Assessorati Regionali.
5.5.1.2. In collaborazione con i colleghi d’area, fornisce certificazione dello stato del Merito Formativo agli interessati e, in caso di disponibilità degli stessi, a chiunque ne faccia richiesta.
5.5.1.3. Provvede alla diffusione attraverso i canali informativi del Collegio dei dati sensibili contenuti nel ReMeFI.
5.5.1.4. È responsabile dei procedimenti per la tutela della privacy richiesti dalla legge e somministrati dai colleghi d’area.
5.5.1.5. Organizza annualmente la Conferenza dei Commissari per il Merito Formativo Ostetrico Ginecologico d’Area.
5.5.1.6. È oratore ufficiale per il Collegio di tutto quanto concerne la pratica, la difesa, la diffusione e la pubblicizzazione del Merito Formativo ostetrico ginecologico italiano.

5.5.2. Il Commissario per il Merito Formativo dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.
5.5.2.1. L’elezione del Commissario per il Merito Formativo è regolamentata dalle norme elettive della Direzione Nazionale descritte al punto 4.2.2..
5.5.2.2. Il Commissario per il Merito Formativo è scelto all’interno della Direzione Nazionale fra i quattro membri privi di cariche collegiali.

5.5.3. La decadenza anticipata del Commissario per il Merito Formativo è prevista per gli stessi motivi esposti al punto 3.2.2..
5.5.3.1. Nel caso di decadenza anticipata del Commissario per il Merito Formativo la Direzione Nazionale viene reintegrata con l’inserimento del primo degli esclusi all’ultima elezione. Successivamente la Direzione Nazionale ricostituita ridistribuisce al suo interno le cariche disponibili.

5.5.4. É previsto un regolamento interno per il funzionamento del settore operativo ‘Merito Formativo’.

5.6. Il Commissario per l’Adeguatezza ha un incarico settoriale ed agisce secondo l’indirizzo esposto al punto 2.2.2..

5.6.1. Le sue funzioni sono le seguenti.
5.6.1.1. Mantiene i contatti con le principali istituzioni pubbliche e private italiane e internazionali attive nel campo della sanità e della certificazione di accreditamento in campo sanitario.
5.6.1.2. Periodicamente comunica alla Direzione Nazionale e diffonde alle Giunte d’Area i temi principali delle problematiche relative all’adeguatezza strutturale e all’accreditamento delle strutture sanitarie.
5.6.1.3. Recepisce dalle Giunte d’Area le iniziative locali per le segnalazioni e i controlli e le presenta alla Direzione per l’eventuale loro proposizione sul territorio nazionale.
5.6.1.4. È oratore ufficiale per il Collegio di tutto quanto concerne la adeguatezza strutturale, l’accreditamento, le normative riguardanti l’assistenza ostetrico ginecologica italiana.

5.6.2. Il Commissario per l’Adeguatezza dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.
5.6.2.1. L’elezione del Commissario per l’Adeguatezza è regolamentata dalle norme elettive della Direzione Nazionale descritte al punto 4.2.2..
5.6.2.2. Il Commissario per l’Adeguatezza è scelto dalla Direzione Nazionale fra i quattro membri privi di cariche collegiali.

5.6.3. La decadenza anticipata del Commissario per l’Adeguatezza è prevista per gli stessi motivi esposti al punto 3.2.2..
5.6.3.1. Nel caso di decadenza anticipata del Commissario per l’Adeguatezza la Direzione Nazionale viene reintegrata con l’inserimento del primo degli esclusi all’ultima elezione. Successivamente la Direzione Nazionale ricostituita ridistribuisce al suo interno le cariche disponibili.

5.6.4. É previsto un regolamento interno per il funzionamento del settore operativo ‘Adeguatezza Strutturale’.

5.7. Il Commissario per la Tutela Professionale ha un incarico settoriale ed agisce secondo l’indirizzo esposto al punto 2.2.3..

5.7.1. Le sue funzioni sono le seguenti.
5.7.1.1. Mantiene i contatti con le Associazioni nazionali e regionali impegnate nella difesa dei pazienti e degli operatori sanitari, allo scopo di raccogliere informazioni documentate sulle esigenze sanitarie della popolazione femminile e correlarle con la presente disponibilità clinico assistenziale dei professionisti e delle istituzioni dell’ostetricia e della ginecologia italiana.
5.7.1.2. Si impegna affinché le informazioni diffuse dai media e riguardanti le figure professionali dei Consiglieri del Collegio siano obiettivi, equilibrate e non contribuiscano a diffondere senza motivo un’immagine negativa delle figure professionali stesse.
5.7.1.3. Trasmette alle Giunte d’Area indicazioni su sondaggi da effettuare fra Consiglieri, professionisti ostetrici e ginecologi, organizzazioni locali di categoria, associazioni di settore o campioni di popolazione utente allo scopo di conoscere le opinioni più diffuse sull’equilibrio esistente fra domanda ed offerta di prestazioni o servizi ostetrico ginecologici.
5.7.1.4. Recepisce dalle Giunte d’Area le condizioni o le osservazioni peculiari dell’area regionale rispetto agli argomenti descritti al punto 5.7.1.2..
5.7.1.5. È oratore ufficiale per il Collegio di tutto quanto concerne la pratica, la difesa, la diffusione e la pubblicizzazione della tutela professionale ostetrico ginecologica italiana.

5.7.2. Il Commissario per la Tutela Professionale dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.
5.7.2.1. L’elezione del Commissario per la Tutela Professionale è regolamentata dalle norme elettive della Direzione Nazionale descritte al punto 4.2.2..
5.7.2.2. Il Commissario per la Tutela Professionale è scelto dalla Direzione Nazionale fra i quattro membri privi di cariche collegiali.

5.7.3. La decadenza anticipata del Commissario per la Tutela Professionale è prevista per gli stessi motivi esposti al punto 3.2.2..
5.7.3.1. Nel caso di decadenza anticipata del Commissario per la Tutela Professionale la Direzione Nazionale viene reintegrata con l’inserimento del primo degli esclusi all’ultima elezione. Successivamente la Direzione Nazionale ricostituita ridistribuisce al suo interno le cariche disponibili.

5.7.4. É previsto un regolamento interno per il funzionamento del settore operativo ‘Tutela Professionale’

5.8. Il Commissario per la Qualità ha un incarico settoriale ed agisce secondo l’indirizzo esposto al punto 2.2.4..

5.8.1. Le sue funzioni sono le seguenti.
5.8.1.1. Mantiene i contatti con le Società Scientifiche competenti nel campo dell’ostetricia e ginecologia, con gli uffici preposti all’applicazione e controllo dell’Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, con gli istituti ministeriali e le istituzioni regionali preposti allo studio ed all’applicazione della valutazione della qualità e con gli istituti nazionali ed internazionali per la certificazione di Qualità, allo scopo di raccogliere informazioni documentate sullo stato attuale di controllo della qualità professionale ostetrico ginecologica in Italia e rapportarle con lo standard richiesto in Europa e nel mondo.
5.8.1.2. Recepisce dalle Giunte d’Area le condizioni o le osservazioni peculiari dell’area regionale rispetto agli argomenti descritti al punto 5.8.1.1..
5.8.1.3. In collaborazione con le Giunte d’Area, compila programmi di regolamentazione informatizzata del servizio di accreditamento ostetrico ginecologico italiano da proporre alla Direzione Nazionale per una diffusione omogenea sul territorio nazionale.
5.8.1.4. In collaborazione con le Giunte d’Area, coordina la strategia d’intervento presso le strutture descritte al punto 5.8.1.1. allo scopo di promuovere l’accettazione e l’applicazione dei programmi di accreditamento ostetrico ginecologico prodotti dal Collegio.
5.8.1.5. È oratore ufficiale per il Collegio di tutto quanto concerne la pratica, la difesa, la diffusione e la pubblicizzazione dei principi di accreditamento e del controllo di qualità ostetrico ginecologica italiana.
5.8.2. Il Commissario per la Qualità dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.
5.8.2.1. L’elezione del Commissario per la Qualità è regolamentata dalle norme elettive della Direzione Nazionale descritte al punto 4.2.2..
5.8.2.2. Il Commissario per la Qualità è scelto dalla Direzione Nazionale fra i quattro membri privi di cariche collegiali.

5.8.3. La decadenza anticipata del Commissario per la Qualità è prevista per gli stessi motivi esposti al punto 3.2.2..
5.8.3.1. Nel caso di decadenza anticipata del Commissario per la Qualità la Direzione Nazionale viene reintegrata con l’inserimento del primo degli esclusi all’ultima elezione. Successivamente la Direzione Nazionale ricostituita ridistribuisce al suo interno le cariche disponibili.

5.8.4. É previsto un regolamento interno per il funzionamento del settore operativo ‘Analisi e Diffusione della Qualità’.

5.9. Il Coordinatore d’Area è il referente responsabile del Collegio per le Regioni che fanno capo all’area per la quale è stato eletto.
5.9.1. I compiti del Coordinatore d’Area sono i seguenti.
5.9.1.1. Presiede la Giunta d’Area e il Consiglio d’Area definendone l’ordine del giorno.
5.9.1.2. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione compresi quelli che si riferiscono al personale della sua area regionale.
5.9.1.3. Provvede che vengano applicate le delibere della Direzione Nazionale, del Consiglio Nazionale, della Giunta d’Area e del Consiglio d’Area.
5.9.1.4. È referente per la Direzione Nazionale e per il Consiglio Nazionale di ogni delibera o risoluzione approvata dalla Giunta o dal Consiglio d’Area.
5.9.1.5. È controllore della applicazione dei valori e della missione del Collegio da parte dei membri della Giunta e dei Consiglieri regionali.
5.9.1.6. In accordo con gli altri componenti della Giunta, assume su di sé l’incarico locale di uno dei quattro settori operativi del Collegio, escluso il Merito Formativo.
5.9.1.7. Risponde dei suoi atti ufficiali al Consiglio d’Area ed al Direttore Nazionale in occasione della Conferenza dei Coordinatori d’Area.

5.9.2. Il Coordinatore d’Area dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.
5.9.2.1. La elezione del Coordinatore d’Area segue la normativa esposta al punto 4.4.2.

5.9.3. La decadenza anticipata dalla carica di Coordinatore d’Area è prevista nei casi descritti al punto 3.2.2..
5.9.3.1. Nel caso di decadenza anticipata del Coordinatore d’Area la Giunta viene reintegrata con l’inserimento del primo degli esclusi all’ultima elezione.

5.10. Il Segretario d’Area provvede alla interpretazione del dettato statutario e ne controlla l’applicazione da parte degli organi collegiali d’area. La sua attività si svolge fra il potere esecutivo locale ed i Consiglieri d’area mantenendo fra costoro l’informazione ed il consenso.

5.10.1. I compiti del Segretario d’Area sono i seguenti.
5.10.1.1. Mantiene aggiornato l’elenco ed i dati degli iscritti regionali compresa la loro situazione contributiva.
5.10.1.2. Comunica ai Consiglieri ed agli organi del Collegio d’Area tutti gli eventi di relativo interesse nei tempi e nei modi previsti dal presente statuto.
5.10.1.3. Registra in appositi verbali il contenuto degli incontri della Giunta e del Consiglio d’Area dandone successiva comunicazione ai Consiglieri regionali ed al Segretario Nazionale.
5.10.1.4. Controlla la corretta applicazione della normativa statutaria in tutte le situazioni esecutive, decisionali od organizzative svolte dal Consiglio d’Area e dalla Giunta.
5.10.1.5. In accordo con gli altri componenti della Giunta, assume su di sé l’incarico locale di uno dei quattro settori operativi del Collegio escluso il Merito Formativo.
5.10.1.6. Risponde dei suoi atti ufficiali al Consiglio d’Area ed al Segretario Nazionale in occasione della Conferenza dei Segretari d’Area.

5.10.2. Il Segretario d’Area dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.
5.10.2.1. La elezione del Segretario d’Area segue la normativa esposta al punto 4.4.2.

5.10.3. La decadenza anticipata dalla carica di Segretario d’Area è prevista nei casi descritti al punto 3.2.2..
5.10.3.1. Nel caso di decadenza anticipata del Segretario d’Area la Giunta viene reintegrata con l’inserimento del primo degli esclusi all’ultima elezione. Successivamente la Giunta ricostituita ridistribuisce al suo interno le cariche disponibili.

5.11. Il Tesoriere d’Area è il conservatore del patrimonio dell’area regionale del Collegio per la quale è stato eletto.

5.11.1. I compiti del Tesoriere sono i seguenti.
5.11.1.1. Mantiene la locale cassa del Collegio provvedendo ad incassi ed a pagamenti approvati dalla Giunta.
5.11.1.2. Esprime parere vincolante su qualsiasi spesa prevista dall’esecutivo d’area.
5.11.1.3. Mantiene il bilancio producendone documentazione alla Giunta alla scadenza annuale ed informazioni dirette ai Revisori dei Conti su semplice richiesta.
5.11.1.4. In accordo con gli altri componenti della Giunta, assume su di sé l’incarico locale di uno dei quattro settori operativi del Collegio escluso il Merito Formativo.
5.11.1.5. Risponde dei suoi atti ufficiali al Consiglio d’Area ed al Tesoriere Centrale in occasione della Conferenza dei Tesorieri d’Area.

5.11.2. Il Tesoriere d’Area dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.
5.11.2.1. La elezione del Tesoriere d’Area segue la normativa esposta al punto 4.4.2.

5.11.3. La decadenza anticipata dalla carica di Tesoriere d’Area è prevista nei casi descritti al punto 3.2.2..
5.11.3.1. Nel caso di decadenza anticipata del Tesoriere d’Area la Giunta viene reintegrata con l’inserimento del primo degli esclusi all’ultima elezione. Successivamente la Giunta ricostituita ridistribuisce al suo interno le cariche.

5.12. Il Commissario per il Merito Formativo d’Area ha un incarico settoriale e, come il suo omonimo nazionale, agisce secondo l’indirizzo esposto al punto 2.2.1..

5.12.1. Le sue funzioni sono le seguenti.
5.12.1.1. Mantiene ed aggiorna il Registro del Merito Formativo Italiano d’Area (ReMeFI -NE/NO/CE/CO/SE/SO) attraverso le richieste d’iscrizione dei candidati-Consiglieri ed il riscontro presso le sedi informative ufficiali del Ministero della Salute e lo aggiorna attraverso le comunicazioni ufficiali dal ReMeFI del Commissario per il Merito Formativo.
5.12.1.2. Fornisce certificazione dello stato del Merito Formativo agli interessati.
5.12.1.3. Provvede alle incombenze di avvertimento e di richiamo previste in caso di iscrizione al ReMeFI 5.12.1.4. Somministra e raccoglie responsabilmente i procedimenti previsti dalla legge per la tutela della privacy.
5.12.1.5. Risponde dei suoi atti ufficiali al Consiglio d’Area ed al Commissario per il Merito Formativo in occasione della Conferenza dei Commissari per il Merito Formativo d’Area.

5.12.2. Il Commissario per il Merito Formativo d’Area dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.
5.12.2.1. La elezione del Commissario per il Merito Formativo d’Area segue la normativa esposta al punto 4.4.2.

5.12.3. La decadenza anticipata dalla carica di Commissario per il Merito Formativo d’Area è prevista nei casi descritti al punto 3.2.2..
5.12.3.1. Nel caso di decadenza anticipata del Commissario per il Merito Formativo d’Area la Giunta viene reintegrata con l’inserimento del primo degli esclusi all’ultima elezione. Successivamente la Giunta ricostituita ridistribuisce al suo interno le cariche disponibili.

6. NORME GENERALI

6.1. Il dettato statutario è costituito dal presente testo composto da 7 articoli sviluppati in capoversi.

6.2. Qualsiasi modifica al testo statutario su proposta della maggioranza semplice della Direzione Nazionale e del Consiglio dei Probiviri riuniti in seduta plenaria, richiede una preliminare esposizione scritta dal Segretario Nazionale a tutti i Consiglieri delle correzioni e del loro significato e l’approvazione a maggioranza assoluta del Consiglio Nazionale dopo discussione con contraddittorio aperta al primo punto dell’ordine del giorno.

6.3. Qualsiasi modifica ai Regolamenti interni a valenza nazionale previsti da questo statuto su proposta di almeno sei membri della Direzione Nazionale oppure da quaranta Consiglieri, richiede una preliminare esposizione scritta dal Segretario a tutti i Consiglieri delle correzioni e del loro significato e l’approvazione a maggioranza relativa del Consiglio Nazionale dopo discussione con contraddittorio aperta al primo punto dell’ordine del giorno.

6.4. Qualsiasi modifica ai Regolamenti interni a valenza regionale previsti da questo statuto su proposta di almeno tre membri della Giunta ed un membro della Direzione Nazionale oppure da venti Consiglieri regionali, richiede una preliminare esposizione scritta dal Segretario d’Area a tutti i Consiglieri locali delle correzioni e del loro significato e l’approvazione a maggioranza relativa del Consiglio d’Area dopo discussione con contraddittorio aperta al primo punto dell’ordine del giorno.

6.5. Qualsiasi modifica statutaria al testo od ai Regolamenti interni nazionali o regionali deve essere registrata ufficialmente e diventa operante solo dopo tale atto.

6.6. Dal momento in cui la nuova versione statutaria diventa operante il Segretario Nazionale o il Segretario d’Area deve darne comunicazione con il testo integrale delle correzioni approvate e registrate a tutti i Consiglieri nazionali o regionali interessati dalla variazione.

7. NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto o dai suoi Regolamenti interni valgono le norme di legge regolanti la materia.

8. NORME TRANSITORIE

8.1. Questa sezione del testo ha il compito di regolare il funzionamento dei primi tre anni di vita del Collegio.

8.1.1. Al termine del triennio, o comunque al completamento delle sue prescrizioni, questa sezione del testo scompare dallo statuto senza necessità di nuova registrazione.

8.2. Nel corso del primo anno dalla fondazione del Collegio vengono attivate solo alcune strutture dirigenti nazionali mediante una scelta dei Fondatori, che possono nominare membri esecutivi della Direzione Nazionale anche Consiglieri che per cultura scientifica o didattica in materia ostetrico ginecologica o per impegno sociale nel campo della formazione medica permanente, siano particolarmente meritevoli.

8.2.1. La Direzione Nazionale transitoria sarà composta da sette elementi, mancando l’attivazione della figura del Presidente.

8.2.2. Entro il terzo anno ed in relazione al numero di adesioni registrate, verranno attivate le strutture dirigenziali d’area con la collaborazione preferenziale dei Fondatori residenti e/o dei Consiglieri più anziani e professionalmente riconosciuti.

8.2.3. L’esistenza in alcune aree regionali di una organizzazione compatibile con le intenzioni statutarie può permettere, sotto il controllo della dirigenza nazionale, l’attivazione della procedura d’elezione della Giunta d’Area prevista all’art. 4.4.2..

8.2.4. La creazione del Consiglio dei Probiviri e l’identificazione dei Revisori dei Conti non può essere rimandata oltre i dodici mesi dalla fondazione del Collegio.
8.2.4.1. Il Consiglio transitorio dei Probiviri, mancando il Presidente, avrà cinque componenti.

8.3. Durante il triennio di allestimento del Collegio dovrà essere completato dai membri della Direzione Nazionale in carica transitoria il pacchetto dei dieci Regolamenti previsti dal presente statuto ed espressamente: il Regolamento del Consiglio Nazionale, il Regolamento della Direzione Nazionale, il Regolamento del Consiglio dei Probiviri, il Regolamento dei Revisori dei Conti, il Regolamento delle Giunte d’Area, il Regolamento dei Consigli d’Area, il Regolamento del Settore Operativo per il Merito Formativo, il Regolamento per il Settore Operativo per l’Adeguatezza Strutturale, il Regolamento per il Settore Operativo per la Tutela Professionale ed il Regolamento per il Settore Operativo per la Qualità.

8.4. Negli ultimi sei mesi del triennio di allestimento le cariche collegiali transitorie provvederanno alla preparazione delle procedure d’elezione per tutte le cariche e gli incarichi collegiali previsti da questo statuto escluso il Consiglio dei Probiviri.

8.4.1. La prima Direzione Nazionale eletta, alla prima seduta, sostituirà un membro del Consiglio dei Probiviri e ne nominerà il Presidente scegliendolo fra i Fondatori secondo i criteri esposti all’art. 4.5.2..
8.4.2. In questa prima composizione del gruppo dirigente, non verrà applicata la regola che stabilisce la non rieleggibilità o la rieleggibilità controllata rispetto alla precedente esperienza triennale. In tal senso potranno presentarsi alle elezioni anche coloro che hanno rivestito nella fase transitoria un ruolo dirigente nazionale.

8.5. Nel corso del secondo e del terzo anno del primo mandato della Direzione Nazionale, in contrasto transitorio con il dettato dell’art. 4.5.1., verranno sostituiti due membri all’anno del Consiglio dei Probiviri.

8.5.1. Per l’applicazione della decadenza dei Probiviri esposta al punto 4.5.1.1. ed in suo parziale e transitorio contrasto, si seguirà nei cinque anni successivi il criterio decrescente della anzianità.

8.6. Il triennio di allestimento si conclude con le dimissioni di tutte le figure dirigenti, l’azzeramento degli organi di governo ed il contestuale insediamento dei nuovi eletti.

 

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