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Indice pagina
Art. 1 - Costituzione 3
Art. 2 - Finalità 3
Art. 3 - Figure collegiali 4
Art. 4 - Organi collegiali 6
Art. 5 - Cariche ed incarichi collegiali 10
Art. 6 - Norme generali 18
Art. 7 - Norma finale 19
Art. 8 - Norme transitorie 20
1. COSTITUZIONE
1.1. Si costituisce a Milano il 22 settembre 2008 un’associazione
scientifica definita “Collegio Italiano dei Ginecologici
Ospedalieri”(C.I.G.O.).
.
1.2. L’Associazione, pur avendo una valenza nazionale, nasce dalle
realtà regionali che, gestiscono operativamente le finalità di cui
all’art. 2.
1.2.1. Il Collegio riconosce sul territorio nazionale sei aree
geografiche convenzionali dotate di propri strumenti dirigenziali e
di controllo e di una propria autonomia patrimoniale e finanziaria.
Tali aree sono definite ‘Aree Regionali’.
1.2.2. Le sei Aree Regionali raggruppano, ciascuna, alcune delle
Regioni italiane, secondo la seguente distribuzione.
1.2.2.1. Area Nord Ovest: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Toscana.
1.2.2.2. Area Nord Est: Lombardia, Tre Venezie, Emilia Romagna.
1.2.2.3. Area Centro Ovest: Lazio, Sardegna.
1.2.2.4. Area Centro Est: Marche, Umbria, Abruzzo, Molise.
1.2.2.5. Area Sud Ovest: Campania, Sicilia.
1.2.2.6. Area Sud Est: Basilicata, Puglia, Calabria.
1.3. L’associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà
essere sciolta su proposta dei 4/5 dei membri delle “Giunte d’Area”
per delibera del ‘Consiglio Nazionale’ riunito in seduta
straordinaria a maggioranza dei 2/3.
1.4. Descrizione del Logo.
Si tratta dell’acronimo CIGO non puntato in colore bianco su cielo
stellato
2. FINALITÁ
2.1. L’associazione non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti i
laureati in Medicina e Chirurgia ed ai laureati in Scienze
Ostetriche di nazionalità italiana attivi nel campo dell’ostetricia
e della ginecologia senza restrizioni razziali, politiche o
religiose.
2.2. L’attività dell’associazione si sviluppa in quattro settori
operativi che identificano altrettanti finalità sociali.
2.2.1. Anagrafe del merito formativo
L’impianto, ormai acquisito, che vincola l’esercizio professionale
all’obbligo ed alla costanza della formazione offre a quest’ultima
il metro per valutarne l’entità e per stimolarne lo sviluppo
qualitativo.
Il Collegio si impegna a valutare periodicamente, in base a criteri
normati nel regolamento interno di cui all’Art. 5.5.4., le capacità
professionali dei suoi iscritti, sulla base della attività clinica
svolta, della produzione scientifica e dell'impegno didattico
2.2.2. Controllo dell’adeguatezza strutturale
Analogamente il Collegio si propone di valutare, tramite l'apporto
dei suoi consiglieri, l'adeguatezza strutturale ed organizzativa
(organici, assicurazione RC, risk management, protocolli di diagnosi
e cure etc.) dei luoghi di cura, per essere certi di assicurare una
loro appropriata visibilità, e per consentire un monitoraggio
continuo e capillare del Sistema Sanitario nel nostro settore
ostetrico e ginecologico
2.2.3. Tutela professionale
Il Collegio si propone quale organizzatore o stimolatore di una
formazione ostetrica e ginecologica più attuale e più socialmente
attenta alle istanze della collettività, riconoscendo con
particolare sensibilità le necessità didattiche, strumentali, ed
organizzative del personale sanitario. In tal senso si vogliono
individuare proprio nella più adeguata comunicazione e in un più
preciso e motivato e continuo aggiornamento professionale, i cardini
di una assistenza ospedaliera adeguatamente efficiente, che possa
dispiegarsi con adeguate protezioni per le pazienti e per il
personale sanitario
2.2.4. Analisi e diffusione dei principi di qualità esecutiva
Il Collegio si propone sin dalla sua costituzione di offrire
impostazioni, orientamenti, teorie e metodi per la valutazione e la
certificazione delle qualità professionali, fornendo la sua
consulenza o il suo impegno diretto per le Associazioni Scientifiche
che fossero interessate ad un sistema di accreditamento capace di
coniugare l'esperienza tecnica settoriale e quello che deve essere
un omogeneo riferimento nazionale
3. FIGURE COLLEGIALI
3.1. Appartengono al Collegio i ‘Fondatori’, i ‘Consiglieri’, i
‘Sostenitori’ ed i ‘Consiglieri onorari’.
3.2. Sono Fondatori coloro che abbiano sottoscritto l’atto
costitutivo del CIGO.
3.2.1. I Fondatori rappresentano la memoria storica del Collegio
pertanto, nei primi 15 anni di vita dell’associazione, tre dei
cinque componenti del ‘Consiglio dei Probiviri’ devono essere scelti
fra di loro. Successivamente e in caso di carenza o di
indisponibilità dei Fondatori, la regola verrà applicata con
l’impiego dei ‘Consiglieri Onorari’.
3.2.2. Per ogni altra espressione societaria il Fondatore ha gli
stessi diritti e doveri del Consigliere ribaditi al punto 3.3.
3.3. Sono ‘Consiglieri’ i medici specialisti in Ostetricia e
Ginecologia ed i laureati in Scienze ostetriche che, superati i
vincoli di iscrizione o di permanenza nel Collegio, accettano
principi e norme enunciati nel presente statuto.
3.3.1. L’iscrizione al Collegio è vincolata al merito formativo,
comprovato dalla produzione scientifica, dall’attività didattica e
clinica. Lo status di ‘Consigliere’, se validato dal pagamento della
quota sociale dell’anno in corso, è certificato e pubblicizzato
dalla segreteria nazionale del Collegio.
3.3.2. La decadenza da Consigliere può essere volontaria, con
comunicazione ufficiale alla segreteria della propria area, oppure
automatica in tutte quelle condizioni di incompatibilità con
l’esercizio della relativa professione previste dalle leggi degli
stati europei e dal regolamento della Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici e dei Collegi delle Ostetriche/i.
3.3.3. Il Consigliere ha le seguenti prerogative.
3.3.3.1. Diritto di voto su qualsiasi questione esposta al Consiglio
Nazionale o al Consiglio d’Area di appartenenza.
3.3.3.2. Diritto di proposta di qualsiasi argomento nell’ordine del
giorno del Consiglio Nazionale o del suo Consiglio d’Area .
3.3.3.3. Può, in accordo con trenta consiglieri, richiedere la
convocazione straordinaria del Consiglio d’Area , della Giunta
d’Area o della Direzione Nazionale su ordini del giorno specifici.
3.3.3.4. Appartiene all’elettorato passivo ed attivo disposto per la
creazione della Giunta d’Area di appartenenza e per l’elezione della
Direzione Nazionale del Collegio.
3.4. Sono ‘Sostenitori’ soggetti fisici o giuridici che per valori,
obiettivi o interessi intendano sostenere le iniziative della
società.
3.4.1. La richiesta di iscrizione deve essere sottoposta alla
Direzione Nazionale.
3.4.2. La decadenza da Sostenitore può essere volontaria, con
comunicazione ufficiale alla segreteria nazionale, oppure imposta
con semplice delibera della Direzione Nazionale al punto 4.2.2.3..
3.4.3. I Sostenitori hanno le seguenti prerogative.
3.4.3.1. Appartengono all’elettorato attivo disposto per la
creazione della Direzione Nazionale secondo quanto specificato al
punto 4.2.2.3..
3.4.3.2. Partecipano al Consiglio Nazionale senza diritto di voto.
3.4.4. Non sono previsti obblighi statutari per i Sostenitori a
parte il contributo annuale di natura economica, gestionale o
pubblicistica orientato alla amministrazione del Collegio e alla
realizzazione delle sue iniziative.
3.5. Sono Consiglieri onorari i medici specialisti in Ostetricia e
Ginecologia ed i laureati in Scienze ostetriche che, per cultura
scientifica o didattica in materia ostetrico ginecologica o per
impegno sociale nel campo della formazione medica permanente, sono
riconosciuti dal Collegio affini ai principi elaborati dal presente
statuto ed in tal senso eccezionalmente benemeriti.
3.5.1. L’elezione a Consigliere onorario è proposta per un numero
massimo di uno all'anno dal Consiglio dei Probiviri e per essere
operante deve essere accettata dall’interessato e dalla Direzione
Nazionale a maggioranza assoluta.
3.5.1.1. Per il Consigliere onorario non è prevista quota di
iscrizione.
3.5.2. La decadenza da Consigliere onorario può essere volontaria,
con comunicazione ufficiale alla segreteria nazionale, oppure
automatica in tutte quelle condizioni di incompatibilità con
l’esercizio della professione medica previste dalle leggi degli
stati europei e dal regolamento della Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici.
3.5.3. Non sono previsti obblighi statutari per il Consigliere
onorario.
4. ORGANI COLLEGIALI
Sono Organi collegiali: il Consiglio Nazionale, la Direzione
Nazionale, il Consiglio d’Area, la Giunta d’Area, il Consiglio dei
Probiviri e i Revisori dei conti.
4.1. Il Consiglio Nazionale è l’organo deliberante del Collegio.
4.1.1. Sono membri del Consiglio con diritto di voto i Consiglieri
ed i Fondatori in regola con il pagamento della quota annuale.
4.1.1.1. Il Consiglio Nazionale è valido quando è presente in
seconda convocazione la metà più uno degli aventi diritto.
4.1.1.2. I Consiglieri onorari ed i Sostenitori presenziano al
Consiglio senza diritto di voto.
4.1.2. Il Consiglio è convocato dalla Direzione Nazionale almeno una
volta all’anno con comunicazione dell’ordine del giorno inviata a
tutti i Consiglieri in regola con la quota almeno 15 giorni prima
della data prevista.
4.1.2.1. Il diritto alla partecipazione al Consiglio è accertato
dalla segreteria nazionale alla data di spedizione della
convocazione e non può essere successivamente aggiornato.
4.1.2.2. Il Consiglio è convocato e gestito secondo i privilegi
esposti agli articoli 3.2.2., 3.3.3. e 3.4.3..
4.1.3. É previsto un regolamento interno per il funzionamento del
Consiglio Nazionale.
4.2. La Direzione Nazionale è l’organo esecutivo del Collegio.
4.2.1. I membri del direttivo sono otto.
4.2.1.1. Membro esecutivo di diritto è il Presidente nella persona
del Direttore uscente.
4.2.1.2. Membri esecutivi d’elezione sono il Direttore, il
Segretario Nazionale, il Tesoriere Centrale, il Commissario per il
Merito Formativo, il Commissario per l’Adeguatezza, il Commissario
per la Tutela Professionale ed il Commissario per la Qualità.
4.2.2. L’elezione del Direttore e dei sei membri esecutivi della
Direzione Nazionale avviene ogni tre anni con due elettorati attivi
differenti in quanto il primo è espressione della volontà nazionale
e gli altri di quella delle sei aree geografiche nelle quali è stato
diviso il Collegio.
4.2.2.1. L’elettorato passivo è sempre rappresentato dai Fondatori,
dai Consiglieri e dai Consiglieri onorari che non abbiano concluso
il secondo mandato consecutivo all’interno della Direzione Nazionale
e che non abbiano già rivestito il ruolo di Direttore in un
precedente mandato.
4.2.2.2. L’elettorato attivo per il Direttore Nazionale è
rappresentato dai Fondatori e da tutti i Consiglieri in regola con
la quota sociale al momento del listato.
4.2.2.3. L’elettorato attivo per ciascuno dei rimanenti sei membri
esecutivi è rappresentato dai Fondatori e, localmente, dai
Consiglieri e Sostenitori di ogni singola area in regola con la
quota sociale al momento del listato.
4.2.2.4. Le operazioni di voto sono dirette dal Consiglio dei
Probiviri in collaborazione con il Segretario Nazionale uscente.
4.2.3. La Direzione Nazionale alla sua prima seduta distribuisce le
cariche sociali fra i sei membri eletti nelle aree regionali.
4.2.4. Il Direttore deve programmare almeno una riunione all’anno
della Direzione Nazionale per l’ordinaria e straordinaria
amministrazione.
4.2.4.1. La Direzione Nazionale è convocata secondo i privilegi
esposti agli articoli 3.2.2. e 3.3.3..
4.2.4.2. Le riunioni non programmate devono essere comunicate ai
membri della Direzione inviando loro l’ordine del giorno almeno 15
giorni prima dell’incontro.
4.2.4.3. Qualsiasi decisione nella Direzione Nazionale è presa a
maggioranza semplice.
4.2.5. La decadenza anticipata di parte o di tutti i membri della
Direzione Nazionale è prevista in due casi.
4.2.5.1. Nei casi previsti agli articoli 3.3.2. e 3.5.2..
4.2.5.2. Quando il Consiglio Nazionale a maggioranza assoluta ha
votato la sfiducia alla Direzione Nazionale, che verrà integralmente
sostituita anticipando le elezioni. Alla carica di Presidente verrà
in questo caso insediato un candidato Direttore che all'ultima
elezione non è stato eletto, privilegiando chi ha ricevuto i
maggiori consensi o altrimenti il più anziano.
4.2.6. É previsto un regolamento interno per il funzionamento della
Direzione Nazionale.
4.3. I Consigli d’Area sono gli organi deliberanti delle aree
regionali.
4.3.1. I Consigli d’Area sono sei.
4.3.2. Sono membri con diritto di voto del Consiglio d’Area i
Fondatori ed i Consiglieri residenti nell’area ed in regola con il
pagamento della quota annuale.
4.3.2.1. Il Consiglio d’Area è valido quando è presente in seconda
convocazione la metà più uno degli aventi diritto.
4.3.2.2. I Consiglieri onorari dell’area presenziano al Consiglio
senza diritto di voto.
4.3.3. Il Consiglio d’Area è convocato dalla Giunta d’Area almeno
una volta all’anno con comunicazione dell’ordine del giorno inviata
a tutti i Consiglieri locali in regola con la quota almeno 15 giorni
prima della data prevista.
4.3.3.1. Il diritto alla partecipazione al Consiglio è accertato
dalla segreteria dell’area regionale alla data di spedizione della
lettera di convocazione e non può essere successivamente aggiornato.
4.3.3.2. Il Consiglio d’Area è convocato e gestito secondo i
privilegi esposti agli articoli 3.2.2., 3.3.3. e 3.4.3..
4.3.4. É previsto un regolamento interno per il funzionamento del
Consiglio d’Area all’interno del quale possono essere istruite le
modalità di gestione delle Sezioni Regionali intra-area.
4.4. Le Giunte d’Area sono gli organi esecutivi delle aree
regionali.
4.4.1. I membri della Giunta sono quattro e sono tutti elettivi.
4.4.1.1. I membri esecutivi d’elezione sono il Coordinatore d’Area,
il Segretario d’Area, il Tesoriere d’Area ed il Commissario per il
Merito Formativo d’Area.
4.4.2. L’elezione della Giunta avviene ogni tre anni.
4.4.2.1. L’elettorato passivo è rappresentato dai Fondatori, dai
Consiglieri e dai Consiglieri onorari dell’area regionale che non
abbiano concluso il secondo mandato consecutivo all’interno della
Giunta.
4.4.2.2. L’elettorato attivo è rappresentato da tutti i Fondatori e
dai Consiglieri semplici ed onorari dell’area in regola con la quota
sociale al momento del listato.
4.4.2.3. Le operazioni di voto sono dirette da uno dei sei membri
del Consiglio dei Probiviri in collaborazione con il Segretario
d’Area uscente.
4.4.2.4. L’indicazione di voto deve essere espressa univocamente per
un Coordinatore d’Area e per una terna di membri della Giunta.
4.4.3. La Giunta d’Area alla sua prima seduta distribuisce al suo
interno le cariche sociali.
4.4.4. Il Coordinatore d’Area deve programmare almeno tre riunioni
all’anno della Giunta per l’ordinaria e straordinaria
amministrazione.
4.4.4.1. La Giunta è convocata secondo i privilegi esposti agli
articoli 3.2.2. e 3.3.3..
4.4.4.2. Le riunioni non programmate devono essere comunicate ai
membri della Giunta inviando loro l’ordine del giorno almeno 15
giorni prima dell’incontro.
4.4.4.3. Qualsiasi decisione nella Giunta d’Area è presa a
maggioranza semplice.
4.4.5. La decadenza anticipata di parte o di tutti i membri della
Giunta è prevista in due casi.
4.4.5.1. Nei casi previsti agli articoli 3.3.2. e 3.5.2..
4.4.5.2. Quando il Consiglio d’Area a maggioranza assoluta ha votato
la sfiducia alla Giunta, che verrà integralmente sostituita
anticipando le elezioni.
4.4.6. É previsto un regolamento interno per il funzionamento delle
Giunte d’Area.
4.5. Il Consiglio dei Probiviri è l’organo consultivo del Collegio.
Esso assicura la continuità di valori e missione collegiali.
4.5.1. Il Consiglio dei Probiviri è composto da sei membri. Lo
dirige d’ufficio il Presidente del Collegio e ne fanno parte cinque
Consiglieri.
4.5.1.1. La scadenza del mandato per i membri Consiglieri è
quinquennale e distribuita in modo che ogni anno un Consigliere
lascia il posto ad un nuovo eletto.
4.5.2. L’elezione a Consigliere Probiviro è disposta annualmente dal
Direttore, ascoltato il parere della Direzione e del Consiglio dei
Probiviri in carica e rispettando, per quanto è possibile, criteri
di qualità, autorevolezza, disponibilità ed anzianità.
4.5.2.1. Nella composizione del Consiglio dei Probiviri deve essere
regolarmente rispettato l’esposto al punto 3.2.1..
4.5.2.2. La decisione del Direttore deve essere sempre motivata e,
corredata da un breve curriculum dell’eletto, deve essere diffusa a
tutti i Consiglieri attraverso i normali canali informativi gestiti
dal Collegio.
4.5.3. Il Presidente del Consiglio dei Probiviri organizza i lavori
all’interno del Consiglio, attribuendo incarichi, definendo
scadenze, proponendo date e sedi d’incontro.
4.5.3.1. Qualsiasi decisione nel Consiglio è presa a maggioranza
semplice e deve trovare composizione al suo interno.
4.5.3.2. È prerogativa del Presidente rappresentare in seno
all’esecutivo le problematiche e le risoluzioni del Consiglio.
4.5.4. Il Consiglio dei Probiviri quale organismo consultivo, si
riunisce ogni qual volta la Direzione Nazionale, il Consiglio
Nazionale, un Consiglio d’Area o i Revisori dei conti ne richiedono
il parere.
4.5.4.1. Riunioni autonome, indette dal Presidente, sono possibili
quando intercorre una variazione della composizione del Consiglio
oppure nel corso delle operazioni connesse alle elezioni della nuova
Direzione Nazionale.
4.5.4.2. Il parere del Consiglio dei Probiviri deve essere sempre
scritto ed accompagnato da eventuali relazioni di minoranza.
4.5.4.3. Il parere del Consiglio dei Probiviri non è vincolante per
l’esecutivo, ma deve essere comunque portato a conoscenza del
Consiglio Nazionale e delle Giunte d’Area attraverso i normali
canali informativi gestiti dal Collegio.
4.5.5. É previsto un regolamento interno per il funzionamento del
Consiglio dei Probiviri.
4.6. I Revisori dei Conti fungono da Organo di Controllo finanziario
e patrimoniale del Collegio.
4.6.1. L’Organo può essere costituito da un solo Revisore fino ad un
massimo di tre non necessariamente appartenenti al Collegio.
4.6.1.1. La scelta del Revisore dei Conti deve preferenzialmente
cadere su un appartenente all’Ordine dei Dottori Commercialisti.
4.6.2. I Revisori sono eletti dal Consiglio Nazionale su proposta
motivata del Direttore e durano in carica per un anno tacitamente ed
indefinitamente rinnovabile.
4.6.3. I Revisori dei Conti appartengono al ‘personale’ del Collegio
e, quali liberi professionisti, sono retribuibili con l’impiego dei
fondi del Collegio.
4.6.4. Le competenze dei Revisori dei Conti sono le seguenti.
4.6.4.1. Controllo della gestione finanziaria e patrimoniale di
tutte le attività svolte dal Collegio con accertamento del rispetto
delle norme di legge e del presente statuto.
4.6.4.2. Presentazione alla Direzione Nazionale ed al Consiglio
Nazionale della relazione annuale finanziaria del Collegio
contenente eventuali rilievi sull’andamento amministrativo-contabile
ed economico-finanziario.
4.6.5. É previsto un regolamento interno per il funzionamento
dell’organo di revisione dei conti.
5. CARICHE ED INCARICHI COLLEGIALI
La guida nazionale del Collegio è affidata al Direttore, al
Presidente, al Segretario Nazionale ed al Tesoriere Centrale. Gli
altri quattro membri della Direzione Nazionale sono incaricati della
responsabilità dei settori operativi del Collegio: il‘Commissario
per il Merito Formativo’, il ‘Commissario per l’Adeguatezza’, il
‘Commissario per la Tutela Professionale’ ed il ‘Commissario per la
Qualità’. Queste otto figure costituiscono la Direzione Nazionale
esecutiva insieme a due membri interni con competenza consultiva e
di controllo.
La guida periferica del Collegio è affidata al Coordinatore d’Area,
al Segretario d’Area, al Tesoriere d’Area ed al Commissario per il
Merito Formativo d’Area. Queste quattro figure costituiscono la
Giunta d’Area.
5.1. Il Direttore Nazionale ha la legale rappresentanza
dell’Associazione, ne è il portavoce ed esercita in emergenza tutti
i poteri attribuiti alla Direzione Nazionale, salvo ottenerne da
quest’ultima successiva ratifica.
5.1.1. I compiti del Direttore sono i seguenti.
5.1.1.1. Presiede la Direzione Nazionale e il Consiglio Nazionale
definendone l’ordine del giorno.
5.1.1.2. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione compresi
quelli che si riferiscono al personale del Collegio.
5.1.1.3. Provvede e/o controlla che vengano applicate le delibere
della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale.
5.1.1.4. È relatore del rendiconto morale e finanziario del
Collegio.
5.1.1.5. È referente per le Giunte ed i Consigli d’Area di ogni
delibera o risoluzione che coinvolga lo svolgimento delle attività
regionali.
5.1.1.6. È controllore della omogenea e coerente applicazione dei
valori e della missione collegiali da parte dei Coordinatori d’Area
ed indìce a tal fine almeno una volta all’anno la Conferenza dei
Coordinatori d’Area.
5.1.2. Il Direttore dura in carica tre anni e non può essere
rieletto.
5.1.2.1. La elezione del Direttore segue la normativa esposta al
punto 4.2.2.
5.1.3. La decadenza anticipata dalla carica di Direttore è prevista
nei casi descritti al punto 3.2.2..
5.1.3.1. In tal caso la Direzione Nazionale viene reintegrata con
l’inserimento del primo degli esclusi all’ultima elezione.
5.2. Il Presidente assicura nella Direzione Nazionale una continuità
sessennale delle intenzioni e della gestione del Collegio.
5.2.1. Il Presidente, nel suo mandato, è componente d’ufficio del
Consiglio dei Probiviri. La sua funzione non riveste né carattere di
direzione responsabile né di rappresentanza, ma solo quella di
organizzatore e portavoce.
5.2.2. Il Presidente acquisisce automaticamente nella Direzione
Nazionale i compiti e le funzioni del Direttore assente.
5.2.2.1. Quando l’assenza del Direttore supera i trenta giorni il
suo potere esecutivo viene gestito collegialmente dalla Direzione
Nazionale.
5.2.3. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere più
eletto nella Direzione Nazionale.
5.2.3.1. L’elezione del Presidente è regolamentata dalle norme
elettive della Direzione Nazionale descritte al punto 4.2..
5.2.4. La decadenza anticipata dalla carica di Presidente è prevista
per gli stessi motivi esposti al punto 3.2.2..
5.2.4.1. In tal caso la carica di Presidente è sospesa fino alle
successive elezioni e le sue funzioni, con esclusione del diritto di
voto in seno alla Direzione Nazionale, passano ad interim al più
anziano del Consiglio dei Probiviri.
5.3. Il Segretario Nazionale è il depositario della norma
statutaria. Egli provvede alla sua interpretazione e ne controlla
l’applicazione da parte di tutti gli organi collegiali. La sua
attività si svolge fra il potere esecutivo ed i Consiglieri
mantenendo fra costoro l’informazione ed il consenso.
5.3.1. I compiti del Segretario Nazionale sono i seguenti.
5.3.1.1. Mantiene aggiornato l’elenco ed i dati degli iscritti
compresa la loro situazione contributiva.
5.3.1.2. Comunica ai Consiglieri ed agli organi del Collegio tutti
gli eventi di relativo interesse nei tempi e nei modi previsti dal
presente statuto.
5.3.1.3. Registra in appositi verbali il contenuto degli incontri
della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale dandone
successiva comunicazione ai Consiglieri.
5.3.1.4. Controlla la corretta applicazione della normativa
statutaria in tutte le situazioni esecutive, decisionali od
organizzative svolte dal Consiglio Nazionale, dalla Direzione
Nazionale, dalle Giunte d’Area, dai Commissari settoriali e dal
Consiglio dei Probiviri.
5.3.1.5. È controllore della coerenza statutaria delle operazioni
segretariali d’area e a tal fine indìce almeno una volta all’anno la
Conferenza dei Segretari d’Area.
5.3.2. Il Segretario dura in carica tre anni e può essere rieletto
per non più di due mandati consecutivi.
5.3.2.1. L’elezione del Segretario rientra nelle norme elettive
della Direzione Nazionale descritte al punto 4.2.2..
5.3.3. La decadenza anticipata dalla carica di segretario è prevista
per gli stessi motivi esposti al punto 3.2.2..
5.3.3.1. In tal caso la Direzione Nazionale viene reintegrata con
l’inserimento del primo degli esclusi all’ultima elezione.
Successivamente la Direzione Nazionale ricostituita ridistribuisce
al suo interno le cariche collegiali disponibili.
5.4. Il Tesoriere Centrale è il conservatore del patrimonio del
Collegio.
5.4.1. I compiti del Tesoriere sono i seguenti.
5.4.1.1. Mantiene la cassa del Collegio provvedendo ad incassi ed a
pagamenti approvati dall’esecutivo.
5.4.1.2. Esprime parere vincolante su qualsiasi spesa prevista
dall’esecutivo.
5.4.1.3. Mantiene il bilancio producendone documentazione alla
Direzione Nazionale alla scadenza annuale ed informazioni dirette ai
Revisori dei Conti su semplice richiesta.
5.4.1.4. Controlla la copertura delle operazioni finanziarie delle
Giunte d’Area a ciascuna delle quali assicura annualmente il 10 %
delle entrate di cassa del Collegio. Per queste operazioni indìce
almeno una volta all’anno la Conferenza dei Tesorieri d’Area.
5.4.2. Il Tesoriere dura in carica tre anni e può essere rieletto
per non più di due mandati consecutivi.
5.4.2.1. L’elezione del Tesoriere è regolamentata dalle norme
elettive della Direzione Nazionale descritte al punto 4.2.2..
5.4.3. La decadenza anticipata dalla carica di tesoriere è prevista
per gli stessi motivi esposti al punto 3.2.2..
5.4.3.1. Nei casi di decadenza anticipata del Tesoriere Centrale la
Direzione Nazionale viene reintegrata con l’inserimento del primo
degli esclusi all’ultima elezione. Successivamente la Direzione
Nazionale ricostituita ridistribuisce al suo interno le cariche
collegiali disponibili.
5.5. Il Commissario per il Merito Formativo ha un incarico
settoriale ed agisce secondo l’indirizzo esposto al punto 2.2.1..
5.5.1. Le sue funzioni sono le seguenti.
5.5.1.1. Mantiene ed aggiorna il Registro del Merito Formativo
Italiano (ReMeFI) attraverso le informazioni dei colleghi d’area che
raccolgono le richieste d’iscrizione dei candidati ed il riscontro
occasionale e periodico presso le sedi informative ufficiali del
Ministero della Salute e degli Assessorati Regionali.
5.5.1.2. In collaborazione con i colleghi d’area, fornisce
certificazione dello stato del Merito Formativo agli interessati e,
in caso di disponibilità degli stessi, a chiunque ne faccia
richiesta.
5.5.1.3. Provvede alla diffusione attraverso i canali informativi
del Collegio dei dati sensibili contenuti nel ReMeFI.
5.5.1.4. È responsabile dei procedimenti per la tutela della privacy
richiesti dalla legge e somministrati dai colleghi d’area.
5.5.1.5. Organizza annualmente la Conferenza dei Commissari per il
Merito Formativo Ostetrico Ginecologico d’Area.
5.5.1.6. È oratore ufficiale per il Collegio di tutto quanto
concerne la pratica, la difesa, la diffusione e la pubblicizzazione
del Merito Formativo ostetrico ginecologico italiano.
5.5.2. Il Commissario per il Merito Formativo dura in carica tre
anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.
5.5.2.1. L’elezione del Commissario per il Merito Formativo è
regolamentata dalle norme elettive della Direzione Nazionale
descritte al punto 4.2.2..
5.5.2.2. Il Commissario per il Merito Formativo è scelto all’interno
della Direzione Nazionale fra i quattro membri privi di cariche
collegiali.
5.5.3. La decadenza anticipata del Commissario per il Merito
Formativo è prevista per gli stessi motivi esposti al punto 3.2.2..
5.5.3.1. Nel caso di decadenza anticipata del Commissario per il
Merito Formativo la Direzione Nazionale viene reintegrata con
l’inserimento del primo degli esclusi all’ultima elezione.
Successivamente la Direzione Nazionale ricostituita ridistribuisce
al suo interno le cariche disponibili.
5.5.4. É previsto un regolamento interno per il funzionamento del
settore operativo ‘Merito Formativo’.
5.6. Il Commissario per l’Adeguatezza ha un incarico settoriale ed
agisce secondo l’indirizzo esposto al punto 2.2.2..
5.6.1. Le sue funzioni sono le seguenti.
5.6.1.1. Mantiene i contatti con le principali istituzioni pubbliche
e private italiane e internazionali attive nel campo della sanità e
della certificazione di accreditamento in campo sanitario.
5.6.1.2. Periodicamente comunica alla Direzione Nazionale e diffonde
alle Giunte d’Area i temi principali delle problematiche relative
all’adeguatezza strutturale e all’accreditamento delle strutture
sanitarie.
5.6.1.3. Recepisce dalle Giunte d’Area le iniziative locali per le
segnalazioni e i controlli e le presenta alla Direzione per
l’eventuale loro proposizione sul territorio nazionale.
5.6.1.4. È oratore ufficiale per il Collegio di tutto quanto
concerne la adeguatezza strutturale, l’accreditamento, le normative
riguardanti l’assistenza ostetrico ginecologica italiana.
5.6.2. Il Commissario per l’Adeguatezza dura in carica tre anni e
può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.
5.6.2.1. L’elezione del Commissario per l’Adeguatezza è
regolamentata dalle norme elettive della Direzione Nazionale
descritte al punto 4.2.2..
5.6.2.2. Il Commissario per l’Adeguatezza è scelto dalla Direzione
Nazionale fra i quattro membri privi di cariche collegiali.
5.6.3. La decadenza anticipata del Commissario per l’Adeguatezza è
prevista per gli stessi motivi esposti al punto 3.2.2..
5.6.3.1. Nel caso di decadenza anticipata del Commissario per
l’Adeguatezza la Direzione Nazionale viene reintegrata con
l’inserimento del primo degli esclusi all’ultima elezione.
Successivamente la Direzione Nazionale ricostituita ridistribuisce
al suo interno le cariche disponibili.
5.6.4. É previsto un regolamento interno per il funzionamento del
settore operativo ‘Adeguatezza Strutturale’.
5.7. Il Commissario per la Tutela Professionale ha un incarico
settoriale ed agisce secondo l’indirizzo esposto al punto 2.2.3..
5.7.1. Le sue funzioni sono le seguenti.
5.7.1.1. Mantiene i contatti con le Associazioni nazionali e
regionali impegnate nella difesa dei pazienti e degli operatori
sanitari, allo scopo di raccogliere informazioni documentate sulle
esigenze sanitarie della popolazione femminile e correlarle con la
presente disponibilità clinico assistenziale dei professionisti e
delle istituzioni dell’ostetricia e della ginecologia italiana.
5.7.1.2. Si impegna affinché le informazioni diffuse dai media e
riguardanti le figure professionali dei Consiglieri del Collegio
siano obiettivi, equilibrate e non contribuiscano a diffondere senza
motivo un’immagine negativa delle figure professionali stesse.
5.7.1.3. Trasmette alle Giunte d’Area indicazioni su sondaggi da
effettuare fra Consiglieri, professionisti ostetrici e ginecologi,
organizzazioni locali di categoria, associazioni di settore o
campioni di popolazione utente allo scopo di conoscere le opinioni
più diffuse sull’equilibrio esistente fra domanda ed offerta di
prestazioni o servizi ostetrico ginecologici.
5.7.1.4. Recepisce dalle Giunte d’Area le condizioni o le
osservazioni peculiari dell’area regionale rispetto agli argomenti
descritti al punto 5.7.1.2..
5.7.1.5. È oratore ufficiale per il Collegio di tutto quanto
concerne la pratica, la difesa, la diffusione e la pubblicizzazione
della tutela professionale ostetrico ginecologica italiana.
5.7.2. Il Commissario per la Tutela Professionale dura in carica tre
anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.
5.7.2.1. L’elezione del Commissario per la Tutela Professionale è
regolamentata dalle norme elettive della Direzione Nazionale
descritte al punto 4.2.2..
5.7.2.2. Il Commissario per la Tutela Professionale è scelto dalla
Direzione Nazionale fra i quattro membri privi di cariche
collegiali.
5.7.3. La decadenza anticipata del Commissario per la Tutela
Professionale è prevista per gli stessi motivi esposti al punto
3.2.2..
5.7.3.1. Nel caso di decadenza anticipata del Commissario per la
Tutela Professionale la Direzione Nazionale viene reintegrata con
l’inserimento del primo degli esclusi all’ultima elezione.
Successivamente la Direzione Nazionale ricostituita ridistribuisce
al suo interno le cariche disponibili.
5.7.4. É previsto un regolamento interno per il funzionamento del
settore operativo ‘Tutela Professionale’
5.8. Il Commissario per la Qualità ha un incarico settoriale ed
agisce secondo l’indirizzo esposto al punto 2.2.4..
5.8.1. Le sue funzioni sono le seguenti.
5.8.1.1. Mantiene i contatti con le Società Scientifiche competenti
nel campo dell’ostetricia e ginecologia, con gli uffici preposti
all’applicazione e controllo dell’Educazione Continua in Medicina
del Ministero della Salute, con gli istituti ministeriali e le
istituzioni regionali preposti allo studio ed all’applicazione della
valutazione della qualità e con gli istituti nazionali ed
internazionali per la certificazione di Qualità, allo scopo di
raccogliere informazioni documentate sullo stato attuale di
controllo della qualità professionale ostetrico ginecologica in
Italia e rapportarle con lo standard richiesto in Europa e nel
mondo.
5.8.1.2. Recepisce dalle Giunte d’Area le condizioni o le
osservazioni peculiari dell’area regionale rispetto agli argomenti
descritti al punto 5.8.1.1..
5.8.1.3. In collaborazione con le Giunte d’Area, compila programmi
di regolamentazione informatizzata del servizio di accreditamento
ostetrico ginecologico italiano da proporre alla Direzione Nazionale
per una diffusione omogenea sul territorio nazionale.
5.8.1.4. In collaborazione con le Giunte d’Area, coordina la
strategia d’intervento presso le strutture descritte al punto
5.8.1.1. allo scopo di promuovere l’accettazione e l’applicazione
dei programmi di accreditamento ostetrico ginecologico prodotti dal
Collegio.
5.8.1.5. È oratore ufficiale per il Collegio di tutto quanto
concerne la pratica, la difesa, la diffusione e la pubblicizzazione
dei principi di accreditamento e del controllo di qualità ostetrico
ginecologica italiana.
5.8.2. Il Commissario per la Qualità dura in carica tre anni e può
essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.
5.8.2.1. L’elezione del Commissario per la Qualità è regolamentata
dalle norme elettive della Direzione Nazionale descritte al punto
4.2.2..
5.8.2.2. Il Commissario per la Qualità è scelto dalla Direzione
Nazionale fra i quattro membri privi di cariche collegiali.
5.8.3. La decadenza anticipata del Commissario per la Qualità è
prevista per gli stessi motivi esposti al punto 3.2.2..
5.8.3.1. Nel caso di decadenza anticipata del Commissario per la
Qualità la Direzione Nazionale viene reintegrata con l’inserimento
del primo degli esclusi all’ultima elezione. Successivamente la
Direzione Nazionale ricostituita ridistribuisce al suo interno le
cariche disponibili.
5.8.4. É previsto un regolamento interno per il funzionamento del
settore operativo ‘Analisi e Diffusione della Qualità’.
5.9. Il Coordinatore d’Area è il referente responsabile del Collegio
per le Regioni che fanno capo all’area per la quale è stato eletto.
5.9.1. I compiti del Coordinatore d’Area sono i seguenti.
5.9.1.1. Presiede la Giunta d’Area e il Consiglio d’Area definendone
l’ordine del giorno.
5.9.1.2. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione compresi
quelli che si riferiscono al personale della sua area regionale.
5.9.1.3. Provvede che vengano applicate le delibere della Direzione
Nazionale, del Consiglio Nazionale, della Giunta d’Area e del
Consiglio d’Area.
5.9.1.4. È referente per la Direzione Nazionale e per il Consiglio
Nazionale di ogni delibera o risoluzione approvata dalla Giunta o
dal Consiglio d’Area.
5.9.1.5. È controllore della applicazione dei valori e della
missione del Collegio da parte dei membri della Giunta e dei
Consiglieri regionali.
5.9.1.6. In accordo con gli altri componenti della Giunta, assume su
di sé l’incarico locale di uno dei quattro settori operativi del
Collegio, escluso il Merito Formativo.
5.9.1.7. Risponde dei suoi atti ufficiali al Consiglio d’Area ed al
Direttore Nazionale in occasione della Conferenza dei Coordinatori
d’Area.
5.9.2. Il Coordinatore d’Area dura in carica tre anni e può essere
rieletto per non più di due mandati consecutivi.
5.9.2.1. La elezione del Coordinatore d’Area segue la normativa
esposta al punto 4.4.2.
5.9.3. La decadenza anticipata dalla carica di Coordinatore d’Area è
prevista nei casi descritti al punto 3.2.2..
5.9.3.1. Nel caso di decadenza anticipata del Coordinatore d’Area la
Giunta viene reintegrata con l’inserimento del primo degli esclusi
all’ultima elezione.
5.10. Il Segretario d’Area provvede alla interpretazione del dettato
statutario e ne controlla l’applicazione da parte degli organi
collegiali d’area. La sua attività si svolge fra il potere esecutivo
locale ed i Consiglieri d’area mantenendo fra costoro l’informazione
ed il consenso.
5.10.1. I compiti del Segretario d’Area sono i seguenti.
5.10.1.1. Mantiene aggiornato l’elenco ed i dati degli iscritti
regionali compresa la loro situazione contributiva.
5.10.1.2. Comunica ai Consiglieri ed agli organi del Collegio d’Area
tutti gli eventi di relativo interesse nei tempi e nei modi previsti
dal presente statuto.
5.10.1.3. Registra in appositi verbali il contenuto degli incontri
della Giunta e del Consiglio d’Area dandone successiva comunicazione
ai Consiglieri regionali ed al Segretario Nazionale.
5.10.1.4. Controlla la corretta applicazione della normativa
statutaria in tutte le situazioni esecutive, decisionali od
organizzative svolte dal Consiglio d’Area e dalla Giunta.
5.10.1.5. In accordo con gli altri componenti della Giunta, assume
su di sé l’incarico locale di uno dei quattro settori operativi del
Collegio escluso il Merito Formativo.
5.10.1.6. Risponde dei suoi atti ufficiali al Consiglio d’Area ed al
Segretario Nazionale in occasione della Conferenza dei Segretari
d’Area.
5.10.2. Il Segretario d’Area dura in carica tre anni e può essere
rieletto per non più di due mandati consecutivi.
5.10.2.1. La elezione del Segretario d’Area segue la normativa
esposta al punto 4.4.2.
5.10.3. La decadenza anticipata dalla carica di Segretario d’Area è
prevista nei casi descritti al punto 3.2.2..
5.10.3.1. Nel caso di decadenza anticipata del Segretario d’Area la
Giunta viene reintegrata con l’inserimento del primo degli esclusi
all’ultima elezione. Successivamente la Giunta ricostituita
ridistribuisce al suo interno le cariche disponibili.
5.11. Il Tesoriere d’Area è il conservatore del patrimonio dell’area
regionale del Collegio per la quale è stato eletto.
5.11.1. I compiti del Tesoriere sono i seguenti.
5.11.1.1. Mantiene la locale cassa del Collegio provvedendo ad
incassi ed a pagamenti approvati dalla Giunta.
5.11.1.2. Esprime parere vincolante su qualsiasi spesa prevista
dall’esecutivo d’area.
5.11.1.3. Mantiene il bilancio producendone documentazione alla
Giunta alla scadenza annuale ed informazioni dirette ai Revisori dei
Conti su semplice richiesta.
5.11.1.4. In accordo con gli altri componenti della Giunta, assume
su di sé l’incarico locale di uno dei quattro settori operativi del
Collegio escluso il Merito Formativo.
5.11.1.5. Risponde dei suoi atti ufficiali al Consiglio d’Area ed al
Tesoriere Centrale in occasione della Conferenza dei Tesorieri
d’Area.
5.11.2. Il Tesoriere d’Area dura in carica tre anni e può essere
rieletto per non più di due mandati consecutivi.
5.11.2.1. La elezione del Tesoriere d’Area segue la normativa
esposta al punto 4.4.2.
5.11.3. La decadenza anticipata dalla carica di Tesoriere d’Area è
prevista nei casi descritti al punto 3.2.2..
5.11.3.1. Nel caso di decadenza anticipata del Tesoriere d’Area la
Giunta viene reintegrata con l’inserimento del primo degli esclusi
all’ultima elezione. Successivamente la Giunta ricostituita
ridistribuisce al suo interno le cariche.
5.12. Il Commissario per il Merito Formativo d’Area ha un incarico
settoriale e, come il suo omonimo nazionale, agisce secondo
l’indirizzo esposto al punto 2.2.1..
5.12.1. Le sue funzioni sono le seguenti.
5.12.1.1. Mantiene ed aggiorna il Registro del Merito Formativo
Italiano d’Area (ReMeFI -NE/NO/CE/CO/SE/SO) attraverso le richieste
d’iscrizione dei candidati-Consiglieri ed il riscontro presso le
sedi informative ufficiali del Ministero della Salute e lo aggiorna
attraverso le comunicazioni ufficiali dal ReMeFI del Commissario per
il Merito Formativo.
5.12.1.2. Fornisce certificazione dello stato del Merito Formativo
agli interessati.
5.12.1.3. Provvede alle incombenze di avvertimento e di richiamo
previste in caso di iscrizione al ReMeFI 5.12.1.4. Somministra e
raccoglie responsabilmente i procedimenti previsti dalla legge per
la tutela della privacy.
5.12.1.5. Risponde dei suoi atti ufficiali al Consiglio d’Area ed al
Commissario per il Merito Formativo in occasione della Conferenza
dei Commissari per il Merito Formativo d’Area.
5.12.2. Il Commissario per il Merito Formativo d’Area dura in carica
tre anni e può essere rieletto per non più di due mandati
consecutivi.
5.12.2.1. La elezione del Commissario per il Merito Formativo d’Area
segue la normativa esposta al punto 4.4.2.
5.12.3. La decadenza anticipata dalla carica di Commissario per il
Merito Formativo d’Area è prevista nei casi descritti al punto
3.2.2..
5.12.3.1. Nel caso di decadenza anticipata del Commissario per il
Merito Formativo d’Area la Giunta viene reintegrata con
l’inserimento del primo degli esclusi all’ultima elezione.
Successivamente la Giunta ricostituita ridistribuisce al suo interno
le cariche disponibili.
6. NORME GENERALI
6.1. Il dettato statutario è costituito dal presente testo composto
da 7 articoli sviluppati in capoversi.
6.2. Qualsiasi modifica al testo statutario su proposta della
maggioranza semplice della Direzione Nazionale e del Consiglio dei
Probiviri riuniti in seduta plenaria, richiede una preliminare
esposizione scritta dal Segretario Nazionale a tutti i Consiglieri
delle correzioni e del loro significato e l’approvazione a
maggioranza assoluta del Consiglio Nazionale dopo discussione con
contraddittorio aperta al primo punto dell’ordine del giorno.
6.3. Qualsiasi modifica ai Regolamenti interni a valenza nazionale
previsti da questo statuto su proposta di almeno sei membri della
Direzione Nazionale oppure da quaranta Consiglieri, richiede una
preliminare esposizione scritta dal Segretario a tutti i Consiglieri
delle correzioni e del loro significato e l’approvazione a
maggioranza relativa del Consiglio Nazionale dopo discussione con
contraddittorio aperta al primo punto dell’ordine del giorno.
6.4. Qualsiasi modifica ai Regolamenti interni a valenza regionale
previsti da questo statuto su proposta di almeno tre membri della
Giunta ed un membro della Direzione Nazionale oppure da venti
Consiglieri regionali, richiede una preliminare esposizione scritta
dal Segretario d’Area a tutti i Consiglieri locali delle correzioni
e del loro significato e l’approvazione a maggioranza relativa del
Consiglio d’Area dopo discussione con contraddittorio aperta al
primo punto dell’ordine del giorno.
6.5. Qualsiasi modifica statutaria al testo od ai Regolamenti
interni nazionali o regionali deve essere registrata ufficialmente e
diventa operante solo dopo tale atto.
6.6. Dal momento in cui la nuova versione statutaria diventa
operante il Segretario Nazionale o il Segretario d’Area deve darne
comunicazione con il testo integrale delle correzioni approvate e
registrate a tutti i Consiglieri nazionali o regionali interessati
dalla variazione.
7. NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto o dai suoi
Regolamenti interni valgono le norme di legge regolanti la materia.
8. NORME TRANSITORIE
8.1. Questa sezione del testo ha il compito di regolare il
funzionamento dei primi tre anni di vita del Collegio.
8.1.1. Al termine del triennio, o comunque al completamento delle
sue prescrizioni, questa sezione del testo scompare dallo statuto
senza necessità di nuova registrazione.
8.2. Nel corso del primo anno dalla fondazione del Collegio vengono
attivate solo alcune strutture dirigenti nazionali mediante una
scelta dei Fondatori, che possono nominare membri esecutivi della
Direzione Nazionale anche Consiglieri che per cultura scientifica o
didattica in materia ostetrico ginecologica o per impegno sociale
nel campo della formazione medica permanente, siano particolarmente
meritevoli.
8.2.1. La Direzione Nazionale transitoria sarà composta da sette
elementi, mancando l’attivazione della figura del Presidente.
8.2.2. Entro il terzo anno ed in relazione al numero di adesioni
registrate, verranno attivate le strutture dirigenziali d’area con
la collaborazione preferenziale dei Fondatori residenti e/o dei
Consiglieri più anziani e professionalmente riconosciuti.
8.2.3. L’esistenza in alcune aree regionali di una organizzazione
compatibile con le intenzioni statutarie può permettere, sotto il
controllo della dirigenza nazionale, l’attivazione della procedura
d’elezione della Giunta d’Area prevista all’art. 4.4.2..
8.2.4. La creazione del Consiglio dei Probiviri e l’identificazione
dei Revisori dei Conti non può essere rimandata oltre i dodici mesi
dalla fondazione del Collegio.
8.2.4.1. Il Consiglio transitorio dei Probiviri, mancando il
Presidente, avrà cinque componenti.
8.3. Durante il triennio di allestimento del Collegio dovrà essere
completato dai membri della Direzione Nazionale in carica
transitoria il pacchetto dei dieci Regolamenti previsti dal presente
statuto ed espressamente: il Regolamento del Consiglio Nazionale, il
Regolamento della Direzione Nazionale, il Regolamento del Consiglio
dei Probiviri, il Regolamento dei Revisori dei Conti, il Regolamento
delle Giunte d’Area, il Regolamento dei Consigli d’Area, il
Regolamento del Settore Operativo per il Merito Formativo, il
Regolamento per il Settore Operativo per l’Adeguatezza Strutturale,
il Regolamento per il Settore Operativo per la Tutela Professionale
ed il Regolamento per il Settore Operativo per la Qualità.
8.4. Negli ultimi sei mesi del triennio di allestimento le cariche
collegiali transitorie provvederanno alla preparazione delle
procedure d’elezione per tutte le cariche e gli incarichi collegiali
previsti da questo statuto escluso il Consiglio dei Probiviri.
8.4.1. La prima Direzione Nazionale eletta, alla prima seduta,
sostituirà un membro del Consiglio dei Probiviri e ne nominerà il
Presidente scegliendolo fra i Fondatori secondo i criteri esposti
all’art. 4.5.2..
8.4.2. In questa prima composizione del gruppo dirigente, non verrà
applicata la regola che stabilisce la non rieleggibilità o la
rieleggibilità controllata rispetto alla precedente esperienza
triennale. In tal senso potranno presentarsi alle elezioni anche
coloro che hanno rivestito nella fase transitoria un ruolo dirigente
nazionale.
8.5. Nel corso del secondo e del terzo anno del primo mandato della
Direzione Nazionale, in contrasto transitorio con il dettato
dell’art. 4.5.1., verranno sostituiti due membri all’anno del
Consiglio dei Probiviri.
8.5.1. Per l’applicazione della decadenza dei Probiviri esposta al
punto 4.5.1.1. ed in suo parziale e transitorio contrasto, si
seguirà nei cinque anni successivi il criterio decrescente della
anzianità.
8.6. Il triennio di allestimento si conclude con le dimissioni di
tutte le figure dirigenti, l’azzeramento degli organi di governo ed
il contestuale insediamento dei nuovi eletti.
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